LOCAZIONE DI UNA CASA RICEVUTA IN COMODATO

 



Giovanni concede a suo figlio Marco un’appartamento in comodato d’uso gratuito per andare a vivere da solo, dopo un breve periodo Marco vine trasferito in altra città per lavoro e deve prendere un piccolo appartamento in affitto vicino alla sede dell’azienda dove è stato assunto. Per coprire le spese di locazione decide di affittare l’abitazione che ha in comodato dal padre. Lo può fare ?  Una casa ricevuta in comodato d’uso si può affittare o no?


La risposta è si a condizione che il comodatario, Giovanni, autorizzi il comodante, il figlio Marco, a locare. L’affitto senza autorizzazione è vietato. Il comodante può prestare consenso all’affitto della casa da parte del comodatario, sia inserendovi un’apposita clausola nel contratto iniziale, sia con una decisione, scritta, postuma. 


Il comodato d’uso è un contratto grazie al quale è possibile consegnare un bene a un altro soggetto stabilendo l’obbligo di riconsegna alla scadenza del termine concordato. È una tipologia di accordo molto diffusa ed è utilizzata sia tra privati che fra imprese. Spesso viene stipulato da coloro che possiedono una seconda casa, concessa in comodato d’uso ai figli, ma le casistiche sono variegate.


Chi deve dichiarare il reddito di locazione ?

In tutti i casi in cui vi è un contratto di comodato d’uso gratuito di un bene immobile occorre verificare chi sia il soggetto (comodante o comodatario) tenuto a dichiarare fiscalmente il reddito da locazione. La regola generale è quella che vede il comodante dover dichiarare il reddito da locazione percepito dal comodatario. ( Vi è una situazione particolare in cui questo non accade ed è riferita all’attività di locazione turistica effettuata dal comodatario sull’immobile. In questo caso, rispettando alcune condizioni è lo stesso comodatario ad avere la possibilità di dichiarare il reddito da locazione.)

Marco può affittare l ’appartamento che ha in comodato, ma i redditi di locazione devono essere dichiarati dal padre Giovanni che è il proprietario dell’immobile. Questo perchè il comodato è un contratto a effetti obbligatori e non reali. Il soggetto comodatario acquisisce nei confronti del bene che ha ricevuto un diritto personale di godimento e non un diritto reale,  aspetto di importanza fondamentale ai fini fiscali. (Risoluzione n. 381/E e Risoluzione n. 394/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate.)


Il contratto comodato d’uso gratuito deve essere registrato presso l’Ageniza delle Entrate entro venti giorni dalla stipula versando euro 200,00 come imposta fissa e i relativi bolli.


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